Possono aderire alla Federazione, su delibera del Consiglio direttivo:
- I confidi costituiti in forma di consorzi con attività esterna, di società cooperative, di società consortili per azioni o a responsabilità limitata o tra professionisti che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell’art. 13, della L. n. 326 del 2003 e successive modifiche;
- Gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’ art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche, a condizione che siano costituiti anche da confidi ovvero che gli stessi partecipino al capitale sociale.
Possono inoltre aderire alla Federazione, i Fondi interconsortili previsti dall’art. 13, della L. n. 326 del 2003 e successive modifiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati anche operanti nel settore finanziario, assicurativo e bancario che abbiano scopi che, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si armonizzino con quelli della Federazione.
Per l’ammissione alla Federazione deve essere presentata domanda al Consiglio direttivo, che dovrà comunicare l’ammissione o il diniego all’interessato entro 60 giorni dalla data di delibera.
Nella domanda l’aspirante socio deve dichiarare di possedere i relativi requisiti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Federazione, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
L’aspirante socio deve altresì indicare l’eventuale presenza nella compagine sociale di enti pubblici e di società da questi controllate e se la maggioranza dei propri amministratori è nominata dalle imprese private consorziate o socie.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l’interesse della Federazione ad ammettere il richiedente.